Carni suine trasformate, obbligatorio indicare il luogo di provenienza in etichetta (ma deroga fino al 31 gennaio 2021)

Sono in vigore le disposizioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 6 agosto 2020 (DM 6/8/2020) che rendono obbligatorio indicare il luogo di provenienza nelle etichette delle carni suine trasformate.

In particolare il Decreto impone di riportare in maniera leggibile (l’altezza dei caratteri non deve essere inferiore a 1,2 millimetri) le informazioni relative a:

  • Paese di nascita: nome del paese di nascita degli animali
  • Paese di allevamento: nome del paese di allevamento degli animali
  • Paese di macellazione: nome del paese in cui sono stati macellati gli animali.

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: 100% (nome del Paese)”. La dicitura “Origine 100% italiano” è quindi utilizzabile solo quando la carne proviene da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.

Se la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione Europea e/o da Paesi al di fuori dell’Unione Europea, l’indicazione di origine può apparire nella forma: “Origine: UE”, “Origine: extra UE”, “Origine: UE e extra UE”.

Le indicazioni di origine per le aziende PPL

In base alle disposizioni del DM 6/8/2020 le indicazioni di origine delle carni suine trasformate da riportare in etichetta – anche mediante timbro (a inchiostro indelebile) o con etichettatura aggiuntiva – per le aziende che aderiscono al progetto Piccole Produzioni Locali della Regione del Veneto si riassumono nelle seguenti modalità:

  • Origine: 100% italiano
  • Origine: nato in UE, allevato e macellato in Italia
  • Origine: nato extra UE, allevato e macellato in Italia

Deroga alle disposizioni fino al 31 gennaio 2021

La situazione di emergenza per l’epidemia da COVID-19 ha causato rallentamenti nella produzione e fornitura di imballaggi e di conseguenza dilatato i tempi di consegna di incarti ed etichette, rendendo difficile per molti operatori nel settore delle carni suine trasformate ottemperare tempestivamente ai nuovi obblighi.

Per far fronte alla situazione, con la circolare del 13 novembre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso agli operatori il permesso di utilizzare fino al 31 gennaio 2021 le scorte di imballaggi ed etichette non conformi al DM 6/8/2020, purché acquistate in seguito a contratti stipulati prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM stesso (avvenuta il 16/9/2020).


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